Art. 14.

      1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: «prevenzione delle tossicodipendenze,» sono inserite le seguenti: «dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché all'ampiezza e alla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

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